Nicotera.
Sono
costati esattamente 594.000 euro i lavori della riqualificazione del waterfront
a Nicotera Marina. L’opera si presenta adesso come un serpentone color
antracite che taglia in due quel paesaggio armonioso che era costituito dalla
fascia pinetata e dalla spiaggia, e ha già presentato alcune criticità, già
all’indomani della prima pioggia battente, quando i tombini, posti lungo il
percorso, sono saltati come tappi facendo defluire le acque reflue provenienti
dal sottostante impianto fognario.
Si scopre adesso che
dietro le quinte di questi lavori, iniziati lo scorso autunno, ribolliscono
tutta una serie di veleni che hanno preso corpo in un esposto- querela che una
ditta, tra quelle partecipanti alla gara d’appalto, ha rivolto contro il Comune
di Nicotera. Motivazione della querela? «Una diffusa illegittimità nella
gestione dell’appalto- si legge nell’esposto- certamente non orientato a
soddisfare l’interesse pubblico».
Con
il bando di gara n.49 del 2015 il Comune di Nicotera attivava la procedura
relativa all’affidamento dei lavori. All’esito delle operazioni concernenti la
graduatoria finale provvisoria, si classificava prima la Chiarello Group s.r.l.
con il punteggio di 91,346 e seconda la Costruire Group s.r.l., con il
punteggio di 88,615. Fin qui sembrerebbe tutto normale. Ma per i legali della Costruire
Group ci sarebbero invece tutta una serie di “illegittimità.
Cioè:
è la stessa Commissione giudicatrice che il 7 settembre 2015 dichiarava “anomala” l’offerta prodotta dalla
Chiarello Group s.r.l. disponendo che fosse soggetta a verifica di congruità.
La
ditta trasmetteva così una relazione giudicata valida dal Rup (responsabile del
procedimento dei lavori) per «i tempi offerti per la realizzazione dell’opera,
le spese generali dell’impresa» e per «i risparmi ottenuti utilizzando
tecnologie alternative». Un passaggio, questo, considerato dalla ditta
esponente irregolare in quanto presenta profili di illegittimità.
Il
Rup, stante a quanto riportato dall’esposto, si limitava a percepire, «senza
una seria verifica», le giustificazioni del concorrente, «manifestamente
irragionevoli e basate su fatti erronei e travisati».
L'Amministrazione,
insomma, avrebbe condiviso, senza alcuna confutazione critica, “pedissequamente”
tutte le argomentazioni fornite (ma non documentate) dalla aggiudicataria, «omettendo
qualunque seria e ragionevole verifica in ordine alla verosimiglianza delle giustificazioni fornite».
In
merito ai tempi di consegna dell’opera (60 giorni il termine di ultimazione dei
lavori, così era previsto nell’offerta della Chiariello Group, anzi tale
tempistica è stata valutata dalla stazione appaltante come un elemento fondante
dell’offerta), l’aggiudicataria richiede un differimento dei termini di
consegna: dai 60 giorni previsti a 180. Circostanza, questa, considerata dalla
ditta querelante una grave manipolazione dell’offerta originaria che vìolerebbe
“la par condicio tra i concorrenti in gara e l’immodificabilità dell’offerta”.
Ma
c’è di più. La società esponente chiede all’autorità giudiziaria di appurare se
la Chiarello Group, che ha acquisto dalle Chiarello Costruzioni il ramo di
azienda relativo al settore della realizzazione di opere pubbliche e private, sia
da considerarsi la mera continuazione dell’azienda ceduta, essendo che
quest’ultima era stata gravata da interdittiva antimafia- tenendo conto del
fatto che i due contraenti sono uniti da un legame di parentela.
In
buona sostanza, si chiede di accertare se vi fosse un rapporto di sostanziale
continuità tra i due soggetti imprenditoriali e se l’operazione societaria
(cessione di un ramo dell’azienda) costituiva uno strumento per eludere gli
effetti interdittivi.
E
poi ancora: la disposizione da parte del direttore dei lavori della procedura
di consegna anticipata, disposizione ritenuta illegittima perché avvenuta senza
che vi fosse avvenuta l’aggiudicazione definitiva.
Infine
c’è la questione del subappalto. Pare infatti che la ditta aggiudicataria
avesse subappaltato i lavori senza avere la necessaria autorizzazione della
stazione appaltante. «Nel caso in esame- si legge nell’esposto- sembrerebbe che
la comunicazione di affidamento sia stata inoltrata il 15 dicembre 2015, subito
dopo la “visita” in cantiere da parte dei Carabinieri, che, evidentemente, nell’occasione
hanno accertato la presenza di soggetti non riconducibili all’appaltatore». La
circostanza, pare, sia stata accertata in modo incontrovertibile, dalle Forze
dell’Ordine.
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