Nicotera.
Grazie
a una capillare opera di sensibilizzazione da parte di organizzazioni onlus in
difesa dei diritti delle persone diversamente abili, possiamo dire che nelle
nostre città le barriere architettoniche vanno scomparendo, e questo anche in
seguito ad un insieme di normative, messe a punto dal ministero dell’Interno e
dal ministero per i Beni e le attività culturali, che vanno a regolamentare le
leggi in materia di infrastrutture pubbliche. Tali leggi prevedono la rimozione
delle barriere architettoniche, per le strutture di vecchia costruzione, mentre
per i nuovi edifici è obbligatoria la costruzione di rampe, elevatori,
montascale; insomma di tutti quegli impianti che consentono a una persona
diversamente abile di accedere alle normali funzioni presso qualsivoglia genere
di ufficio pubblico. Il 1989 è un anno decisivo in questo senso. Infatti
proprio nell’89 vennero codificate le leggi che prevedevano che per la
costruzione di nuovi edifici pubblici non vi fossero ostacoli fisici e
senso-percettivi che potessero impedire alle persone diversamente abili di
muoversi liberamente nello spazio.
Ma quali elementi
possono essere considerati barriere architettoniche? La risposta è semplice: scalini,
porte strette, rialzi, marciapiedi, ascensori piccoli, ecc.
L'elenco è drammaticamente e
potenzialmente infinito, dato che dovrebbe tener conto dei molteplici tipi di
disabilità. Tuttavia in Italia, come premesso, esistono alcune leggi che
garantiscono il diritto all'accessibilità nei luoghi pubblici. Sono norme tecniche molto precise. Ma che, purtroppo,
non sempre vengono applicate.
Ecco alcune di queste normative: Decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali 114 del 16/05/2008.
Legge n. 41 del 28 febbraio 1986 (Legge Finanziaria 1986); D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996.
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (legge quadro sull'handicap).
Grazie a quest’insieme di leggi le persone con disabilità in nessun caso possono essere escluse dal godimento di servizi, prestazioni e opportunità ordinariamente goduti da ogni cittadino.
Ecco alcune di queste normative: Decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali 114 del 16/05/2008.
Legge n. 41 del 28 febbraio 1986 (Legge Finanziaria 1986); D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996.
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (legge quadro sull'handicap).
Grazie a quest’insieme di leggi le persone con disabilità in nessun caso possono essere escluse dal godimento di servizi, prestazioni e opportunità ordinariamente goduti da ogni cittadino.
Le città dunque sono tenute per
legge ad adeguarsi alle necessità delle persone diversamente abili. A questo
riguardo Nicotera può definirsi una cittadina virtuosa? Per comprenderlo basta
fare un giro di ricognizione in città per avere un’idea chiara della
situazione. Nicotera è munita di banche, qualche supermercato; vi è l’ospedale che ospita alcuni servizi
essenziali, come visite specialistiche, esami ematologici e il servizio di
dialisi; troviamo ovviamente l’ufficio postale e le scuole, oltre che le
materne, primaria e secondaria, anche due istituti superiori. Tutti gli edifici
finora citati si sono attrezzati di rampe riservate ai disabili, che consentono
dunque l’accesso a persone con limitate capacità motorie o sensoriali. A
Nicotera gli unici luoghi a non avere ancora abbattuto le barriere
architettoniche sono le chiese e Palazzo Convento, sede del municipio. In buona
sostanza, una persona in carrozzina non potrebbe recarsi autonomamente al
comune, poiché oltre al notevole gradino in pietra posto all’ingresso della
porta della casa dal popolo, vi è al suo interno una lunga scala di pietra, che
rappresenta un ostacolo invalicabile per la persona diversamente abile. Quindi
solo a grazie a delle poderose braccia la persona in carrozzina potrebbe essere
condotta all’interno del municipio. Questa evenienza, malgrado il buon cuore di
chi dà una mano a un disabile in difficoltà, in genere provoca un senso di
disagio e pudore alla persona impedita nella sua libertà di muoversi
agevolmente.
Anche le chiese a Nicotera non hanno
rampe per disabili. Anzi ad onor del vero solo una: la chiesetta di Santa Croce.
La Cattedrale, luogo dove in genere si svolge la celebrazione dei vari
sacramenti, è uno superbo esempio di barriere architettoniche. Benché sembra
che al suo interno vi sia una rampa mobile per i piccoli gradini, ciò non basta
a garantire l’agibilità ai disabili. Eppure anche in materia di luoghi di culto
la normativa è chiara e volta a garantire la partecipazione alle funzioni
religiose anche ai fedeli disabili (art. 3 D.M.LL.PP.
236/1989).
Da segnalare che anche
il contiguo museo d’Arte Sacra è munito di notevoli barriere architettoniche.
Enza Dell’Acqua
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